Statuto dell’Associazione Centro Studi Borgogna
Laboratorio giuridico e di idee
ART. 1
(Denominazione e sede)
L’Associazione di promozione culturale, denominata “Centro Studi Borgogna” (di seguito, “Centro” o “Associazione”), Ente del Terzo Settore, assume la forma giuridica di Associazione apartitica e aconfessionale, non riconosciuta e senza scopo di lucro. L’Associazione ha sede legale in via Borgogna n. 5 nel comune di Milano. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2
(Statuto)
L’Associazione di promozione culturale “Centro Studi Borgogna” è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’Assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
(Efficacia dello statuto)
Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci dell’Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.
ART. 4
(Interpretazione dello statuto)
Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi del codice civile.
ART. 5
(Finalità)
L’Associazione opera quale laboratorio giuridico e persegue esclusivamente finalità di promozione sociale e culturale con l’obiettivo di diffondere la cultura del diritto e della legalità, attraverso la promozione della conoscenza giuridica, integrata con lo studio dell’economia, della sociologia e di qualsivoglia ulteriore materia connessa, nonché la finalità di promuovere l’amicizia, la cultura, la solidarietà, l’etica sul territorio milanese e nazionale.
Per perseguire tale obiettivo l’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
- organizzare conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;
- organizzare conviviali e cene sociali;
- corsi di educazione civica e alla legalità;
- attività pedagogica e di sensibilizzazione nelle scuole medie e superiori;
- creazione di rapporti di collaborazione e sinergia con università, istituti di ricerca, altri enti aventi finalità scientifiche;
- promozione della pubblicazione di documenti d’approfondimento sui temi di diritto applicato;
- promozione della pubblicazione di opere scientifiche;
- organizzazione di concorsi per l’assegnazione di borse di studio;
- assunzione di tutte quelle iniziative scientifiche che risultino idonee a produrre, promuovere e diffondere la cultura del diritto applicato e dell’etica nel diritto applicato.
Nello svolgimento delle proprie attività il Centro terrà fede al principio dell’assenza dello scopo di lucro, fatta salva l’ipotesi di eventuali entrate, derivanti da attività scientifiche organizzate anche in collaborazione con terzi, quali conferenze, convegni, pubblicazioni e simili. L’Associazione opera prevalentemente nel territorio della Regione Lombardia. In generale, l’Associazione potrà compiere ogni operazione strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché realizzate nei limiti consentiti dalla legge, in forma comunque non prevalente rispetto all’oggetto principale e con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico. L’Associazione potrà collaborare con altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà, tuttavia, mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private e delle organizzazioni sindacali. In particolare, il Centro, per il raggiungimento dei propri obiettivi, si potrà avvalere della collaborazione – in via non esclusiva – della società Universalex S.r.l., soggetto giuridico di comprovata pluriennale esperienza nell’ambito della formazione giuridica e nella organizzazione di attività convegnistica di promozione e diffusione del diritto, e/o di altro soggetto giuridico specializzato, mediante apposite convenzioni e/o accordi che verranno stipulati.
ART. 6
(Ammissione)
Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche, nella persona del loro legale rappresentante o di un loro procuratore appositamente nominato, di ogni nazionalità, che condividano le finalità dell’Associazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Sulla domanda di iscrizione all’Associazione decide, in modo inappellabile, il Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente. La decisione del Consiglio Direttivo è ratificata dall’Assemblea nel corso della prima riunione utile. La sola presentazione della domanda di ammissione significa, da parte del richiedente, incondizionata approvazione ed accettazione del presente Statuto, nonché dei fini associativi. Costituiscono requisiti per l’ammissione: per le persone fisiche, il possesso di comprovata conoscenza, esperienza e competenza in materia giuridica o economica, ovvero in materie comunque attinenti le norme, nonché il possesso di riconosciuta professionalità ed integrità morale; per le persone giuridiche e per gli altri enti, la circostanza di operare nel campo del diritto o dell’economia o della formazione nelle materie di cui sopra o in materie connesse, complementari o propedeutiche; ovvero di operare in campi nei quali siano comunque attuabili i principi e gli scopi del presente Statuto, nonché, in ogni caso, il possesso di una elevata reputazione scientifica e morale. La deliberazione di ammissione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro dei soci. Il socio può in ogni tempo recedere dall’Associazione con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, indirizzando lettera raccomandata al Consiglio Direttivo entro il 31 agosto di ogni anno. Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso delle quote associative corrisposte ed è comunque tenuto al versamento di quella dovuta per l’esercizio in corso. L’adesione all’Associazione comporta in capo a ciascun socio, purché in regola con il pagamento delle quote associative, il diritto di voto nell’Assemblea senza limitazione alcuna. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri dell’Associazione e di estrarne copia, previa richiesta scritta presentata al Consiglio Direttivo.
I soci si impegnano ad osservare il presente Statuto.
ART. 7
(Soci – Categorie)
I soci si distinguono in tre categorie:
- ordinari;
- benemeriti;
- onorari.
Sono definiti “Ordinari” i soci che non rientrino nelle categorie di seguito descritte.
Sono definiti “Benemeriti” i soci i quali, attraverso l’elargizione di contributi in denaro e/o in natura, assicurino o concorrano significativamente ad assicurare al Centro, in maniera continuativa, le risorse necessarie a svolgere la propria attività. Sono definiti “Onorari” i soci tali nominati d’iniziativa del Consiglio Direttivo, in ragione di riconosciuti meriti in campo giuridico, economico o sociale. L’appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate può mutare nel tempo in ipotesi di mutamento dei requisiti in capo al socio. L’assegnazione alla categoria d’appartenenza spetta in via esclusiva e discrezionale al Consiglio Direttivo.
ART. 8
(Diritti e doveri dei soci)
I soci all’Associazione hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.
- I soci dell’Associazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa annua, stabilita dal Consiglio Direttivo, eventualmente su proposta dell’Assemblea dei soci.
La quota associativa ha validità per i 12 mesi successivi al versamento della stessa, ovvero alla precedente scadenza. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo delibera l’ammontare della quota associativa per tutti i versamenti che verranno effettuati nell’anno solare successivo. In mancanza della delibera, resta in vigore un altro anno la quota associativa in essere per l’anno solare precedente. I soci onorari possono essere esclusi dall’obbligo di pagare la quota associativa.
ART. 9
(Perdita della qualifica di socio)
La qualità di socio si perde per:
– morte;
– recesso;
– esclusione;
– morosità.
Per gravi motivi, che saranno preventivamente contestati, tra cui, inter alia, la violazione dei doveri del presente Statuto, il socio potrà essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. L’associato escluso può impugnare la delibera di esclusione ricorrendo all’autorità giudiziaria nel termine di sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. È diritto dell’associato recedere dall’associazione in qualsiasi momento, salvo che non sia stato assunto l’impegno di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori ed è efficace allo scadere dell’anno in cui è esercitata, purché fatta con almeno tre mesi di preavviso. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
ART. 10
(Gli organi sociali)
Sono organi dell’Associazione:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Tesoriere.
Eventuali compensi per l’attività svolta in relazione alla nomina in uno o più, ove compatibili fra loro, degli organi di cui sopra, verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo. L’Associazione può decidere di dotarsi del Consiglio dei Revisori, che ove nominato agirà ai sensi del presente Statuto e di Legge.
ART. 11
(L’assemblea)
L’Assemblea è composta da tutti i soci dell’Associazione ed è l’organo sovrano. L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché assensi e dissenzienti, e non possono essere variate se non su delibera di un’Assemblea successiva. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e/o di farsi rappresentare tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di Associazione. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di cinque deleghe per ciascun socio. Si applicano i commi quarto e quinto dell’articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili. Ciascun socio ha diritto ad un voto. Si applica l’articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
La partecipazione alle riunioni dell’Associazione può avvenire – qualora il Presidente ne accerti la necessità – mediante mezzi di telecomunicazione, che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti. L’Assemblea, all’inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell’Assemblea, dal segretario e trascritti nel libro delle delibere dell’Assemblea dei soci.
Spetta all’Assemblea ordinaria:
- approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;
- fissare l’importo della quota sociale annuale o ratificare la proposta del Consiglio Direttivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
- approvare l’eventuale regolamento interno;
- eleggere e revocare il Consiglio Direttivo; può eleggere tra i membri del Consiglio Direttivo il Presidente.
- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- nominare il collegio dei revisori dei conti e l’organo di controllo, ove previsti per legge.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
ART. 12
(Convocazione)
L’Assemblea è convocata dal Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, l’ordine del giorno ed eventuali particolari modalità di collegamento di audio conferenza. La convocazione potrà essere spedita alternativamente tramite email o P.E.C., lettera raccomandata a.r. o lettera raccomandata a mani almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione. L’Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché nel territorio italiano.
ART. 13
(Assemblea ordinaria)
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e, quando particolari esigenze lo richiedano, anche entro un termine maggiore, non superiore però ai sei mesi. Per la costituzione legale dell’Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento di tanti soci, presenti in proprio o per delega, che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di soci, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data dell’Assemblea in seconda convocazione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. L’Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 14
(Assemblea straordinaria)
Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti. L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’Associazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
ART. 15
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è nominato la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente dall’Assemblea dei soci. Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari da 3 a 7 componenti, eletti tra i soci dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
In particolare, il Consiglio Direttivo:
- gestisce il fondo comune e predispone il bilancio annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
- nomina nel proprio seno: il Presidente se non nominato dall’assemblea, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere (che potrà coincidere con il Vicepresidente);
- ove lo ritenga necessario per il funzionamento del Centro, può nominare, uno o più Direttore del Centro, che avrà il compito di promuovere e coordinare l’attività scientifica e che potrà anche coincidere con il Presidente o con un altro componente del Consiglio Direttivo, determinandone i compiti specifici e/o generali e la durata dell’incarico;
- sempre ove lo ritenga necessario per il funzionamento del Centro, può nominare, sentito anche il Direttore, ove eletto, una Commissione Scientifica, determinandone i compiti specifici e/o generali, la durata dell’incarico e la composizione;
- stabilisce eventuali compensi a favore degli Organi associativi;
- decide sull’ammissione e, ove necessario, sulla cessazione dei soci;
- formula all’Assemblea eventuali proposte di modifica statutaria;
- nei casi d’urgenza è legittimato apportare allo statuto le modifiche che dovessero rendersi necessarie per ragioni di adeguamento a norme di legge o regolamentari cogenti, fermo il dovere, in tal caso, di sottoporre tali modifiche per ratifica alla prima Assemblea utile;
- fissa le direttive per il perseguimento degli scopi associativi stabilendone termini e modalità di esecuzione;
- decide in ordine all’acquisto e/o all’utilizzo in qualsiasi forma di immobilizzazioni materiali ed immateriali nonché all’assunzione di finanziamenti e, in generale, rapporti bancari (compresi l’apertura di conti correnti);
- decide sulle iniziative, programmi e attività dell’Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
- convoca le assemblee;
- stipula contratti di consulenza o collaborazione funzionali al perseguimento degli scopi associativi stabilendone termini e condizioni;
- elabora il testo dell’eventuale regolamento interno;
- assume dirigenti e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o del Vicepresidente, almeno 7 giorni prima della riunione, mediante avviso inviato con qualsiasi mezzo idoneo, compresa la posta elettronica e si riunisce, di norma, con cadenza trimestrale. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Ciascun consigliere può farsi rappresentare per delega da un altro consigliere e ciascuno può essere portatore di un numero massimo di 3 (tre) deleghe. È ammessa la riunione telefonica o per tele/video conferenza. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente o del Vicepresidente che eventualmente ne supplisca l’assenza o l’impedimento, vale doppio. Il Presidente dell’Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo e può essere nominato dall’Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo. Le decisioni del consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Vicepresidente e trascritte nel libro delle delibere del Consiglio Direttivo. La firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente e al Vicepresidente.
ART. 16
(Il Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il Presidente può essere eletto dall’Assemblea scelto tra i membri del Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dall’art. 15 sulla facoltà del Consiglio Direttivo. Il Presidente è rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 17
(Il Collegio dei Revisori dei Conti)
L’Assemblea può decidere di dotarsi del Collegio dei Revisori dei Conti. I Revisori sono scelti preferibilmente fra i soci o comunque fra soggetti in possesso dei requisiti per l’ammissione al Centro in qualità di soci ordinari, che si distinguano per l’elevato standing professionale e per l’indiscussa positiva reputazione morale. Si compone di cinque membri, compreso il Presidente, di cui tre effettivi e due supplenti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato, rappresenta l’organo di controllo amministrativo e contabile.
A tal fine:
- prende parte alle riunioni del Consiglio Direttivo e, ove nominato, del Comitato Esecutivo, oltreché nei casi in cui sia da tali organi invitato;
- in tali sedi e ogni qualvolta sia a ciò richiesto dal Consiglio Direttivo o dal Comitato, esprime pareri di conformità amministrativa e contabile;
- vigila costantemente, per quanto di propria competenza, sull’attività del Centro;
- segnala senza indugio al Consiglio Direttivo e, nei casi più gravi all’Assemblea, le anomalie eventualmente riscontrate;
- presenta all’Assemblea la propria relazione annuale sul bilancio;
- svolge gli ulteriori compiti espressamente previsti nel presente Statuto.
Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce con la periodicità e secondo le modalità fissate tempo per tempo dal proprio Presidente.
ART. 18
(Direttore Generale)
Il Direttore Generale assiste e coadiuva il Presidente dell’Associazione. Dirige il funzionamento amministrativo dell’Associazione e cura che vengano attuate le deliberazioni prese dagli Organi della stessa. Il Direttore Generale dura in carica due anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Direttore Generale è rieleggibile.
ART. 19
(Risorse Economiche)
Il fondo patrimoniale dell’Associazione è costituito:
- a) dai beni, anche mobili ed immobili, crediti e diritti in genere che diverranno di titolarità dell’Associazione;
- b) da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti.
L’Associazione trarrà le proprie risorse finanziarie da:
- contributi dei soci e/o di privati;
- quote versate annualmente dai soci;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- ogni altro tipo di entrate ammesse dal D.Lgs. 117/2017
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo dell’Associazione.
È vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione ovvero fondi o riserve durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), del D.Lgs. n. 117/2017;
c) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, soci o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’Associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’Associazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 5;
e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.
ART. 20
(I beni)
I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dai soci.
ART. 21
(Divieto di distribuzione degli utili)
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 22
(Proventi derivanti da attività marginali)
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’Associazione. L’Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione e con i principi del D.Lgs. 117/2017.
ART. 23
(Bilancio)
I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
ART. 24
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l’Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’Associazione.
ART. 25
(Dipendenti e collaboratori)
L’Associazione può assumere dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l’Associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione stessa. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi. Per l’attività di studio, approfondimento e ricerca il Centro potrà avvalersi dell’opera di ricercatori. In tale caso, il numero dei ricercatori è stabilito tempo per tempo dal Consiglio Direttivo, dietro proposta del Direttore ove nominato. Il rapporto di collaborazione con i ricercatori viene regolato secondo le forme e modalità stabilite tempo per tempo dal Consiglio Direttivo, dietro proposta del Direttore ove nominato. Il lavoro dei ricercatori si svolge secondo le linee stabilite dal Consiglio Direttivo e, sotto la guida dello stesso e, ove nominato, del Direttore.
ART. 26
(Volontari)
L’Associazione potrà avvalersi, per il perseguimento delle finalità sociali, di volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione mediante regolamento emanato dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
ART.27
(Responsabilità ed assicurazione dei soci)
Eventuali volontari di cui dovesse avvalersi l’Associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 28
(Responsabilità dell’Associazione)
L’Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART. 29
(Assicurazione dell’Associazione)
L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’Associazione stessa.
ART. 30
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. In caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni culturali o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente Statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.
ART. 31
(Disposizioni varie e finali)
Per l’attività di supporto segretariale il Centro si può avvalere dell’opera di una Segreteria. La composizione, la struttura e il tipo di rapporto di collaborazione con gli addetti alla segreteria sono stabiliti tempo per tempo dal Consiglio Direttivo. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.